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	<title>Avocat Roma &#187; Italiano</title>
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		<title>Trasporti aerei &#8211; Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati</title>
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		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avocat Roma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convenzione Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[daune]]></category>
		<category><![CDATA[drept aerian]]></category>
		<category><![CDATA[drepturi]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza della Corte di Giustizia del 6 maggio 2010 “Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati – art. 22, n. 2 – Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli – Nozione di “danno” -  Danni materiali e morali”
Il 6 maggio 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sentenza della Corte di Giustizia del 6 maggio 2010 “Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati – art. 22, n. 2 – Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli – Nozione di “<em>danno</em>” -  Danni materiali e morali”<span id="more-139"></span></strong></p>
<p>Il 6 maggio 2010 è stata pubblicata un’importante sentenza della Corte di Giustizia, avente come oggetto il significato della nozione di danno nella Convenzione di Montreal, più precisamente nell’art. 22, n. 2.</p>
<p>La Convenzione di Montreal &#8211; convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, è stata conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, e poi firmata dalla Comunità Europea il 9 dicembre 1999.</p>
<p>La sentenza in oggetto verte sull’interpretazione della nozione del danno nella Convenzione di Montreal, ovvero se il danno previsto dall’art. 22, n. 2 include tanto il danno materiale, quanto quello morale, oppure no.</p>
<p>In primo luogo è necessario una lettura dell’art. 22 della <strong><span style="text-decoration: underline;">Convenzione di Montreal</span></strong>, che così recita:</p>
<p><strong><em>Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci</em></strong></p>
<p><em>1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all&#8217;articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero.</em></p>
<p><em>2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un&#8217;eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all&#8217;interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.</em></p>
<p><em>3. Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un&#8217;eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all&#8217;interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.</em></p>
<p><em>4. In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto in esse contenuto, per determinare il limite di responsabilità del vettore si tiene esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati. Tuttavia, allorché la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudichi il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o, qualora tali documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con altri mezzi di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 2, ai fini della determinazione del limite di responsabilità si deve altresì tener conto del peso totale di tali altri colli.</em></p>
<p><em>5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l&#8217;intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell&#8217;esercizio delle loro funzioni.</em></p>
<p><em>6. I limiti previsti dall&#8217;articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all&#8217;attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un&#8217;ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica quando l&#8217;ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all&#8217;attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l&#8217;evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva.</em></p>
<p>Genericamente l’art. 22 parla di danno, nel caso di trasporto di persone e di trasporto di bagagli, senza fare una minima distinzione tra il danno materiale ed il danno morale.</p>
<p>Questo compito è stato assegnato alla Corte di Giustizia, la quale con la sentenza del 6 maggio 2010, nel procedimento C-63/2009, chiarisce il testo della convenzione: “<em>il termine “danno” contenuto all’art. 22, n. 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale</em>”.</p>
<p>Come è noto, la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi sull’interpretazione della Convenzione di Montreal, in quanto la convenzione è un accordo concluso in base all’art. 300, n. 2 CE, essendo parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Il caso Axel Walz contro Clickair S.A.</span></strong></p>
<p>Il caso sottoposto al nostro esame richiede <em>in primis</em> un riassunto delle problematiche che hanno condotto alla presentazione della domanda avanti la Corte di Giustizia.</p>
<p>Il 4 giugno 2007, il bagaglio del Sig. Axel Waiz, viene smarrito, in occasione di un volo in partenza da Barcelona diretto ad Oporto, effettuato dalla compagnia aerea Clickair S.A.</p>
<p>Nell’aprile 2008, il Sig. Walz citava in giudizio la compagna aerea Clickair, chiedendo un risarcimento del danno per un importo complessivo di € 3.200,00, di cui € 2.700,00 per il valore del bagaglio smarrito ed € 500,00 per il danno morale prodotto da tale perdita.</p>
<p> Il giudice nazionale sospendeva il procedimento davanti a se, e sottoponeva  alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale:</p>
<p>“<em>Se il limite di responsabilità di cui all’art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal comprenda tanto il danno materiale quanto il danno morale derivante dalla perdita dei bagagli</em>.”</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">La soluzione della Corte di Giustizia.</span></strong></p>
<p>La Corte di Giustizia, nella motivazione della suddetta sentenza, parte dal significato dei termini “<em>préjudice</em>” e “<em>dommange</em>”, poiché la convenzione di Montreal, originalmente nella sua versione francese, non contiene alcuna definizione per i sopra menzionati termini.</p>
<p>La Corte, infatti, sottolinea che detti termini debbono avere un’interpretazione uniforme e autonoma, nonostante i significati differenti attribuiti a tali concetti nel diritto interno degli stati parti di tale convenzione.</p>
<p>Inoltre, la Corte precisa che i due aspetti della nozione di danno, possono essere intesi nel senso che esprimono congiuntamente il senso comune da attribuire a tale nozione nel diritto internazionale.</p>
<p>Nelle sue Conclusioni , l’Avvocato Generale, Sig. Jàn Mazàk, sottolinea che la convenzione deve essere interpretata in buona fede e secondo il senso comune, alla luce del suo oggetto e del suo scopo.</p>
<p>L’Avvocato Generale spiega come dalla Convenzione di Montreal non si può dedurre una volontà degli stati contraenti di limitare la responsabilità del vettore al danno material o al danno morale. Non risulta specificata neppure la modalità di risarcimento, <em>vale a dire se si debba risarcire il danno effettivo, il lucro cessante o anche gli altri danni quantificabili in denaro</em>. È un compito del diritto nazionale, afferma lo stesso, <em>a dare un contenuto alla nozione di danno e precisare la modalità del risarcimento</em>.</p>
<p>Da parte sua, la Corte nella citata sentenza, spiega come lo scopo della Convenzione di Montreal ed in particolare l’art. 22, n. 2 è di limitare l’obbligazione per responsabilità gravante sui vettori aerei.</p>
<p>La limitazione del risarcimento del danno che deve essere applicata “<em>per passeggero</em>”, consente ai passeggeri d’essere risarciti agevolmente e rapidamente, senza imporre ai vettori aerei un onere di riparazione molto gravoso, difficilmente identificabile e calcolabile, idoneo a compromettere, se non a paralizzare, la loro attività economica.</p>
<p>Le perplessità in merito al risarcimento agevole e rapido sono multiple, però con questa sentenza si sancisce definitivamente il significato ormai discusso del danno risarcibile ex art. 22 , n. 2 Convenzione Montreal: questo include tanto il danno materiale quanto il danno morale.    </p>
<p>La pronuncia della Corte di Giustizia assume particolare rilievo in chiave interpretativa, contribuendo a fare luce sugli aspetti che, sempre più spesso, hanno creato incertezze per i giudici degli Stati membri chiamati a darne applicazione alla convenzione di Montreal.</p>
<p><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0063:IT:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0063:IT:NOT</a></p>
<p style="text-align: right;">                                                                         Dott. SimonaVlad Ciubotariu</p>
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